CV in inglese, il tribunale annulla la vittoria al concorso: italiano lingua ufficiale anche in ambito accademico

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Si era posizionata in cima alla graduatoria al concorso nazionale per titoli ed esami bandito dall’Università di Trieste per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato. Ma la vincitrice, piemontese, ha visto annullato dal Tar (Tribunale amministrativo regionale) il primo posto conquistato, a vantaggio del secondo classificato. Il motivo dell’annullamento è che la candidata aveva prodotto il proprio curriculum in inglese, senza che il regolamento lo autorizzasse esplicitamente, e, hanno ricordato i giudici della Prima sezione del Tar presieduta da Oria Settesoldi, «la produzione di un documento redatto in lingua straniera in un procedimento amministrativo, qual è un concorso pubblico, non è ammesso nel nostro ordinamento, in quanto la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano».

Il ricorso al Tar era stato fatto dal ricercatore di Monfalcone secondo classificato, attraverso le avvocate Susanna Vito e Pamela Borghese di Gorizia, chiedendo l’annullamento della graduatoria.

Naturalmente l’ateneo e la prima classificata hanno tentato una difesa, con argomentazioni che come al solito tirano in ballo un’internazionalizzazione che secondo questa scuola di pensiero ultraradicale dovrebbe essere sinonimo di lingua inglese esclusiva. Gli avvocati dell’università triestina e della studentessa hanno infatti affermato che l’interpretazione del principio di ufficialità della lingua italiana, soprattutto in ambito accademico, «va applicato compatibilmente» con il principio di internazionalizzazione delle università, perché la ricerca e l’insegnamento universitario sono caratterizzati dalla circolazione di conoscenze oltre i confini nazionali, tali da «rendere l’ordinamento universitario maggiormente improntato all’internazionalizzazione delle competenze e delle procedure».

Aspetti che la Corte ha analizzato non ritenendoli tuttavia «sufficienti» a «superare» l’elemento dirimente del contenzioso, quello per l’appunto relativo all’utilizzo della lingua italiana nel curriculum, «parte integrante e sostanziale» della domanda di partecipazione al concorso. «La normativa del concorso non autorizzava i candidati all’uso di una lingua diversa dall’italiano per la produzione di documenti», riguardante le pubblicazioni scientifiche, argomenta la sentenza.

Il Tar fa anche riferimento alle minoranze linguistiche, che l’articolo 6 della Costituzione tutela con apposite norme, ma anche alla legge attuativa di tale tutela (la 482 del 1999) che fa derivare come la lingua ufficiale della Repubblica sia quella italiana. Viene citata quindi una sentenza della Corte costituzionale (la 42 del 2017) in cui viene ribadito che «la lingua è elemento fondamentale di identità culturale… e mezzo primario di trasmissione dei relativi valori».

Pertanto, sostiene il Tar, «il meritorio obiettivo dell’internalizzazione va soddisfatto senza pregiudicare i principi costituzionali del primato della lingua italiana». Un primato che, ricordiamolo, era stato affermato anche nella sentenza definitiva del Consiglio di Stato sulla vicenda del Politecnico di Milano, ateneo che dal 2012 al 2018 lottò con ogni mezzo in sede giudiziaria, insieme al Ministero dell’Università e della Ricerca della Repubblica italiana (!!!) per ottenere l’abolizione totale della lingua italiana nei corsi di laurea magistrale e di dottorato, ritenuti dal rettore dell’epoca un inutile e costoso duplicato di quelli in inglese.

La sentenza finale del Consiglio di Stato recepiva quanto già enunciato dalla Corte costituzionale, che ribadiva l’importanza e la funzione della lingua italiana in nome della tutela del patrimonio culturale, del principio d’eguaglianza, della libertà d’insegnamento e dell’autonomia universitaria.

«Anche in settori nei quali l’oggetto stesso dell’insegnamento lo richieda», spiegano sul dispositivo. Perché provocherebbe un «illegittimo sacrificio» dei principi costituzionali del primato della lingua italiana richiamati dalla Corte Costituzionale. Prima di tutto perché con interi corsi in inglese «estrometterebbe integralmente e indiscriminatamente la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di interi rami del sapere» e «imporrebbe, quale presupposto per l’accesso ai corsi, la conoscenza di una lingua diversa dall’italiano, così impedendo, in assenza di adeguati supporti formativi, a coloro che, pur capaci e meritevoli, non la conoscano affatto, di raggiungere “i gradi più alti degli studi”, se non al costo, tanto in termini di scelte per la propria formazione e il proprio futuro, quanto in termini economici, di optare per altri corsi universitari o, addirittura, per altri atenei». 

Non solo. Secondo il Consiglio, insegnare totalmente in inglese può esser lesivo della libertà di insegnamento, sottraendo al docente la scelta sul «come comunicare con gli studenti, indipendentemente dalla dimestichezza ch’egli stesso abbia con la lingua straniera». Impossibile quindi erogare un intero corso di laurea in inglese. Ma l’ateneo può affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della «specificità di determinati settori scientifico-disciplinari».

Del resto l’assurdità di questa anglomania universitaria sta cominciando a venire a galla, rivelata da episodi come la sensazionale, pazzesca, incredibile scoperta dello stesso Politecnico milanese che gli studenti stranieri senza conoscenze di lingua italiana non erano in grado di lavorare in Italia, e dunque, dopo gli studi in inglese andavano altrove; oppure la decisione dell’Università del Salento di riportare in italiano un corso di laurea che era stato tramutato in inglese perché, semplicemente, a due anni dal cambio di lingua… non c’erano più iscritti.

Imparare l’inglese non equivale a imparare in inglese, e a nulla serve sapersi esprimere in quella lingua se non si hanno conoscenze solide della propria materia, che è più facile acquisire nella propria lingua madre. E su 8 miliardi di persone al mondo, sette e mezzo (il 95%!) non hanno come lingua madre l’inglese.

In Italia questo dogma dell’inglese sempre e comunque spinge a giudizi superficiali, che tacciano chiunque critichi questo approccio di essere chiuso e retrogrado, mentre in Paesi come la Svizzera si sta sviluppando attorno al tema un dibattito pubblico fatto di conferenze e interrogazioni parlamentari. La stessa comunità scientifica si sta interrogando sugli effetti collaterali di un inglese lingua unica della scienza.

La sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia di qualche giorno fa, sulla graduatoria del concorso dell’Università di Trieste, ribadisce che in Italia la lingua sociale e ufficiale in ogni ambito pubblico è l’italiano, così come il francese in Francia e così via. Speriamo che questo serva in un prossimo futuro anche a rimuovere gli ostacoli che lo Stato italiano, con i precedenti governi, ha posto all’uso dell’italiano in Italia nell’ambito scientifico e accademico. Ad esempio l’uso esclusivo dell’inglese nei Prin e nei bandi del Fondo italiano per la scienza (che di italiano ha solo il nome). Oggi usare la nostra lingua in Italia per un lavoro di ricerca scientifica comporta l’esclusione dai finanziamenti dello stato, che quindi vede nell’uso propria lingua ufficiale un motivo di demerito. Sul medio e lungo periodo il perdurare di queste politiche porterà all’ulteriore regressione dell’uso dell’italiano nella scienza e nell’alta formazione, facendo progredire il lento (ma non troppo) processo che potrebbe portarlo a essere on più una lingua ma un nobile dialetto, inadatto ad esprimere la modernità.

Da oggi forse sarà più chiaro che in Italia di norma si usa l’italiano. Sarà bene tenerlo a mente, perché dimenticarselo… può costare il posto.

 


Fonte: Il Piccolo – Copertina: Università di Trieste, foto da wikimedia

 

 


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